Art. 5.

      1. Le regioni adeguano la propria legislazione ai princìpi e alle norme stabiliti dalla presente legge entro due anni dalla data della sua entrata in vigore, fatte salve le norme immediatamente applicabili in materia di tutela degli ambienti acquatici contenute nella medesima legge.
      2. Le regioni a statuto speciale e le provincie autonome di Trento e di Bolzano provvedono all'attuazione della presente legge in conformità ai rispettivi statuti e alle relative norme di attuazione.

 

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